DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 62-quater 
  (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136. 
  1-bis. I prodotti da inalazione  senza  combustione  costituiti  da
sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni, sono assoggettati ad  imposta  di  consumo  in  misura
pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal
1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021,  al  dieci  per  cento  e  al
cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici  per
cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022  fino  al  31  dicembre
2022, ((al quindici per cento e al dieci per  cento  dal  1°  gennaio
2023))  dell'accisa   gravante   sull'equivalente   quantitativo   di
sigarette,  con  riferimento  al  prezzo  medio   ponderato   di   un
chilogrammo   convenzionale   di   sigarette   rilevato   ai    sensi
dell'articolo   39-quinquies   e   alla   equivalenza   di    consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato  delle  sigarette.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  23
OTTOBRE 2018, N.  119,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  17
DICEMBRE 2018, N. 136. (52) (71) (72) 
  1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2  e'  obbligato  al
pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a  tal  fine  dichiara
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,   prima   della   loro
commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti  da
inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate  alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi  previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e
successive modificazioni. Il produttore e' tenuto anche a fornire, ai
fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. (52) 
  2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  e'
assoggettata alla preventiva  autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti  che  siano  in
possesso dei  medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
depositi  fiscali  di  tabacchi   lavorati,   dall'articolo   3   del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio
1999, n. 67. (52)(72) 
  3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla  preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi  stabiliti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  garanzia  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
periodo di imposta. La cauzione e' di importo pari al  10  per  cento
dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque,  non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di  tempo  cui
si riferisce  la  dichiarazione  presentata  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta. 
  3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo  e'
legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli   condizionamenti,   di
appositi   contrassegni   di   legittimazione   e    di    avvertenze
esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 
  3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, sono stabilite le tipologie  di  avvertenza  in  lingua
italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni  di
legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il  medesimo  provvedimento
sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni
attuative. 
  4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di  presentazione
dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,  nonche'
le modalita'  di  tenuta  dei  registri  e  documenti  contabili,  di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in  caso  di
vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la
vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle
vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono
emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
comma 3. 
  5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione  dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di  ricambio,
e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di  cui
all'articolo 16 della legge 22  dicembre  1957,  n.  1293,  ferme  le
disposizioni  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.  38,  adottato  in
attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia  di  distribuzione  e
vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. (52) (72) 
  5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli  sono  stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalita'  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui
al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a)  prevalenza,  per  gli
esercizi  di  vicinato,  escluse  le  farmacie  e  le   parafarmacie,
dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma  1-bis  e  dei
dispositivi meccanici  ed  elettronici;  b)  effettiva  capacita'  di
garantire il rispetto del  divieto  di  vendita  ai  minori;  c)  non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d)  presenza  dei
medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi  di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione  di  cui  al
primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma  e'  consentita
la prosecuzione dell'attivita'. 
  6. La commercializzazione dei prodotti di cui  al  comma  1-bis  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'articolo  18.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. (52)(72) 
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in  caso  di
perdita di uno o piu' requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma  3.  In  caso  di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore  aggiunto
e' disposta la revoca dell'autorizzazione. (57) 
  7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di  cui  al  comma
1-bis del presente articolo, ad eccezione dei  dispositivi  meccanici
ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo  il  meccanismo  di
equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi' ai  medesimi
prodotti di  cui  ai  commi  5  e  5-bis  del  presente  articolo  le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907,  e
5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.(72) 
  7-ter. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze. (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 (con  l'art.  2,  comma  1)  che
l'efficacia delle presenti modifiche decorre dal 1° gennaio 2015. 
 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 15 aprile - 15 maggio 2015  n.
83 (in G.U. 1a s.s 20/05/2015, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative), nel testo originario, antecedente  alle  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo
15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di  tassazione  dei
tabacchi lavorati, dei loro  succedanei,  nonche'  di  fiammiferi,  a
norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte
in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per
cento del prezzo di vendita al pubblico, la  commercializzazione  dei
prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo  dei
tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis)
che i termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei  commi
1 e 1-bis del presente articolo sono  sospesi  fino  al  18  dicembre
2018. 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 25-decies, comma
4)  che  "Le  disposizioni  dell'articolo   62-quater   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal  presente
articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Fino  al  31
dicembre  2018  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   fiscale
previgente".