DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2023)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma
                  autonoma o di impresa individuale 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale,  dalla  quale  ricava  un  reddito  che  corrisponde   a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
deve informare  l'INPS  entro  un  mese  dall'inizio  dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'
ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio
dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'
tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o
di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. ((8)) 
  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata
integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 33, commi 1  e
3) che "Al fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande  di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020 (...) Sono altresi'  ampliati  di  60
giorni i termini previsti  per  la  presentazione  della  domanda  di
incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma  3,
del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  nonche'  i  termini  per
l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3,  di
cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del
medesimo decreto legislativo".