DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1.  Ai  disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  la  cui  durata  di  disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano  richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il  patto  di
servizio personalizzato di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo  20,  comma  4,  una  somma
denominata  «assegno  individuale  di  ricollocazione»,  graduata  in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso  i
centri  per  l'impiego  o  presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 12.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia  autonoma  di  residenza  ai  sensi  dell'articolo
24.((8)) 
  2.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  dal  centro  per
l'impiego sulla base degli esiti  della  procedura  di  profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4. 
  3. L'assegno di ricollocazione non  concorre  alla  formazione  del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche  e  non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale. 
  4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca  di  lavoro  presso  i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto  salvo  quanto  previsto
dal successivo  comma  7.  La  scelta  del  centro  per  l'impiego  o
dell'operatore  accreditato  e'  riservata  al  disoccupato  titolare
dell'assegno  di  ricollocazione.  Il  servizio  e'   richiesto   dal
disoccupato, a pena di decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi  dalla  data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei  nel  caso  non  sia  stato  consumato  l'intero  ammontare
dell'assegno. (6) 
  5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il  patto  di  servizio  personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo  20.  Il  servizio  di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma  del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l'impiego  che   ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro  per
l'impiego  e'  di  conseguenza  tenuto  ad  aggiornare  il  patto  di
servizio. 
  7.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione,   sono   definite   con   delibera    consiglio    di
amministrazione dell'ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi: 
    a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione  prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto; 
    b) definizione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando  una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita'  propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
    c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
relazione al profilo personale di occupabilita'; 
    d) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di fornire un'assistenza  appropriata  nella  ricerca  della
nuova occupazione, programmata,  strutturata  e  gestita  secondo  le
migliori tecniche del settore; 
    e) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei  confronti
degli aventi diritto. 
  8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e  la  valutazione  comparativa
dei  soggetti  erogatori  del  servizio  di  cui  al  comma  5,   con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel  breve  e  nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine,  l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5  sono  obbligati  a
conferire le informazioni relative  alle  richieste,  all'utilizzo  e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono  pubblici  e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai  centri  per  l'impiego.  L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di  cui  al  comma  5  gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al  fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un  anno  dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la  revoca
dalla  facolta'  di  operare  con  lo   strumento   dell'assegno   di
ricollocazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 24-bis, comma  2)  che
"In deroga all'articolo  23,  comma  4,  terzo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 150  del  2015,  l'assegno  e'  spendibile  in
costanza di trattamento straordinario di  integrazione  salariale  al
fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di
un altro lavoro. Il servizio ha una durata  corrispondente  a  quella
del trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  comunque
non inferiore a sei mesi. Esso e'  prorogabile  di  ulteriori  dodici
mesi nel  caso  non  sia  stato  utilizzato,  entro  il  termine  del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   l'intero
ammontare dell'assegno". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con  l'art.  9,  comma  7)  che
"Fino alla data del 31 dicembre  2021  l'erogazione  dell'assegno  di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa".