DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
 
                  Patto di servizio personalizzato 
 
  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  disoccupazione,   i
lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le
modalita' definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in  mancanza,  sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la
stipula di un patto di servizio personalizzato. 
  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; 
    b) la definizione del profilo personale di occupabilita'  secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL; 
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti e la tempistica degli stessi; 
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  responsabile  delle
attivita'; 
    e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'. 
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inoltre  riportata  la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita': 
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di  orientamento;
(11) ((12)) 
    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva   o   di
attivazione; 
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  registrazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato  convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL,  tramite
posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per   l'accesso
diretto  alla  procedura  telematica  di   profilazione   predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40,  comma  1)
che, ferma restando la fruizione dei benefici economici,  considerate
la situazione di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativa  al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata  di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del  virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli  spostamenti  delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per  due
mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18
i termini per le convocazioni da parte dei centri per  l'impiego  per
la partecipazione ad iniziative di orientamento di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 150. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 40,  comma  1)  che  "Ferma  restando  la
fruizione  dei  benefici  economici,  considerate  la  situazione  di
emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi
del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate  allo
scopo di contrastare la diffusione del virus di cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data  8  e  9  marzo
2020, al fine di limitare gli spostamenti delle  persone  fisiche  ai
casi  strettamente  necessari,  sono   sospesi   per   quattro   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto [...] i  termini  per  le
convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la  partecipazione
ad iniziative di  orientamento  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".