DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 8-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
Funzioni e compiti dell'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione
                    professionale dei lavoratori 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  con  riduzione  del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due  designati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  individuati
nell'ambito degli  assessorati  regionali  competenti  nelle  materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro  centomila  a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL. 
  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli  organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni: 
    a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  formazione  in
apprendistato  e  percorsi  formativi   in   alternanza,   formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure  di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
    b) studio, ricerca, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la  verifica  del
raggiungimento degli obiettivi da  parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione,  studio,
monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politiche  pubbliche  che
direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del
lavoro; 
    c) studio, ricerca, monitoraggio  e  valutazione  in  materia  di
terzo settore; 
    d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,  con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati  operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca. 
  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  politiche  pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il  pieno  accesso  ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali. 
  ((3-bis. Con effetto  dal  1°  dicembre  2016,  l'Istituto  per  lo
sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori,  costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.  478,
assume la denominazione di Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
politiche  pubbliche  (INAPP)  e   conseguentemente   ogni   richiamo
all'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in  disposizioni  normative  vigenti
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.))