DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
       ((Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)) 
 
  1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede  le  strutture  di
cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato  decreto,  la
revoca delle misure d'accoglienza in caso di: 
    a) mancata presentazione presso la struttura  individuata  ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del  richiedente,  senza
preventiva  motivata  comunicazione   alla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo competente; 
    b) mancata presentazione del  richiedente  all'audizione  davanti
all'organo di esame della domanda; 
    c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi  dell'articolo
29 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni; 
    d) accertamento della disponibilita' da parte del richiedente  di
mezzi economici sufficienti; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N.  20,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). 
  ((2. Nei  casi  di  violazione  grave  o  ripetuta,  da  parte  del
richiedente protezione internazionale, delle regole  della  struttura
in cui e' accolto, ivi compreso  il  danneggiamento  doloso  di  beni
mobili  o  immobili,  ovvero  in  caso  di  comportamenti  gravemente
violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il
prefetto, fatta salva la facolta' di disporre  il  trasferimento  del
richiedente in altra struttura, adotta  una  o  piu'  delle  seguenti
misure: 
    a)  esclusione  temporanea  dalla  partecipazione  ad   attivita'
organizzate dal gestore del centro; 
    b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di
cui  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   ad   eccezione
dell'accoglienza materiale; 
    c) sospensione, per un periodo non inferiore a  trenta  giorni  e
non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici  economici  accessori
previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12)). 
  ((2-bis. Le misure di cui al presente  articolo  sono  adottate  in
modo individuale, secondo il principio di proporzionalita'  e  tenuto
conto della situazione del richiedente, con  particolare  riferimento
alle  condizioni  di  cui  all'articolo  17,  e  sono   motivate.   I
provvedimenti adottati dal prefetto  nei  confronti  del  richiedente
sono comunicati alla Commissione  territoriale  competente  all'esame
della domanda di protezione internazionale)). 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  a),  il  gestore  del
centro e' tenuto a  comunicare,  immediatamente,  alla  prefettura  -
ufficio  territoriale  del  Governo  la   mancata   presentazione   o
l'abbandono  della  struttura  da  parte  del  richiedente.   Se   il
richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente  alle
Forze  dell'ordine  o  al  centro  di   assegnazione,   il   prefetto
territorialmente  competente  dispone,  con  provvedimento  motivato,
sulla  base  degli  elementi  addotti  dal  richiedente,  l'eventuale
ripristino delle misure di accoglienza.  Il  ripristino  e'  disposto
soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati
da forza  maggiore  o  caso  fortuito  o  comunque  da  gravi  motivi
personali. 
  ((4. Nei casi di violazione delle regole  del  centro,  il  gestore
richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti
per  l'applicazione  delle  misure  di  cui  al  comma  2,  trasmette
tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti)). 
  5. Il provvedimento di  ((riduzione  o))  revoca  delle  misure  di
accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi'  al
gestore del centro.  Avverso  il  provvedimento  ((...))  e'  ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 
  6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma  1,  lettera
d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi  sostenuti  per  le
misure di cui ha indebitamente usufruito. 
  7. Quando la sussistenza dei  presupposti  per  la  valutazione  di
pericolosita' del richiedente ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,
emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli
9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza  ai
sensi del presente articolo e ne da' comunicazione  al  questore  per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.