DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
 
               Casi di inammissibilita' della domanda 
 
  1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda  e
non procede all'esame, nei seguenti casi: 
    a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato  o
lo status di protezione sussidiaria da  uno  Stato  firmatario  della
Convenzione di Ginevra e lo stesso possa  ancora  avvalersi  di  tale
protezione; 
    ((b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo  che  sia
stata presa una decisione da parte della  Commissione  stessa,  senza
addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle  sue  condizioni
personali o alla situazione del suo Paese  di  origine,  che  rendano
significativamente piu' probabile che la  persona  possa  beneficiare
della protezione internazionale, salvo  che  il  richiedente  alleghi
fondatamente di essere stato, non per sua  colpa,  impossibilitato  a
presentare tali elementi o prove in occasione  della  sua  precedente
domanda o del successivo ricorso giurisdizionale)). 
  ((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la  domanda  e'  sottoposta  a
esame  preliminare  da  parte  del   presidente   della   Commissione
territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati  addotti,
da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove  rilevanti  ai
fini del riconoscimento della  protezione  internazionale  e  che  il
ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi  o  prove  non  e'
imputabile  a  colpa  del  ricorrente,  su  cui  grava   l'onere   di
allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
presidente  della  Commissione  procede   anche   all'audizione   del
richiedente sui motivi addotti a sostegno  dell'ammissibilita'  della
domanda nel suo caso specifico)).