DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,  lettere  d)  ed
e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere
dal ((1° luglio 2025)); la disposizione di cui all'articolo 16, comma
1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. (7) 
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma  1,
il Ministero,  avvalendosi  del  Laboratorio  del  reparto  substrati
cellulari  ed  immunologia  cellulare  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale   della   Lombardia   e   dell'Emilia-Romagna   di   cui
all'articolo 37, comma 2, effettua  ((entro  il  30  giugno  di  ogni
anno)) un  monitoraggio  sulla  effettiva  disponibilita'  di  metodi
alternativi. 
  2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle
Camere una relazione sullo stato delle procedure  di  sperimentazione
autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine  di
evidenziare le tipologie di sostanze che possono  essere  oggetto  di
programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della  sperimentazione
animale. 
  3. Il presente decreto non si applica ai progetti gia'  autorizzati
o comunicati prima della entrata  in  vigore  dello  stesso.  A  tali
progetti, comunque  non  prorogabili,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  116.
In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31  dicembre  2016  e
fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
comma 1. 
  4. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  fatto
salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  sono  abrogati  il   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931,
n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Mogherini, Ministro degli affari 
                                esteri 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Giannini, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Guidi, Ministro dello sviluppo 
                                economico 
 
                                Martina, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Lanzetta, Ministro per gli affari 
                                regionali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 33, comma 5)
che "All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2022»".