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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014
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Testo in vigore dal:  7-2-2014

Art. 103

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio";
b) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente";
d) il secondo comma è abrogato.
Note all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.71 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal presente decreto:
"Art. 30. Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio di cui all'articolo 254 del codice civile.
Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente.
2. abrogato.".