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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014
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Testo in vigore dal: 7-2-2014
 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in
materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche all'articolo 87 del codice civile 
 
  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; 
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali"
sono soppresse; 
    c) il secondo comma e' abrogato; 
    d) il terzo comma e' abrogato; 
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono
soppresse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  10
          dicembre  2012,   n.219   (Disposizioni   in   materia   di
          riconoscimento dei figli naturali): 
            "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  la  revisione  delle
          disposizioni vigenti in materia di filiazione. 
                1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   di   modifica   delle
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  filiazione   e   di
          dichiarazione dello stato di  adottabilita'  per  eliminare
          ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel
          rispetto dell'articolo 30 della  Costituzione,  osservando,
          oltre ai principi di cui agli articoli 315  e  315-bis  del
          codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto
          dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) sostituzione, in tutta  la  legislazione  vigente,
          dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli  naturali»
          con  riferimenti  ai  «figli»,   salvo   l'utilizzo   delle
          denominazioni di «figli nati nel matrimonio»  o  di  «figli
          nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni
          a essi specificamente relative; 
                b) modificazione del titolo VII del libro  primo  del
          codice civile, in particolare: 
                  1) sostituendo la rubrica del  titolo  VII  con  la
          seguente: «Dello stato di figlio»; 
                  2)  sostituendo  la  rubrica  del  capo  I  con  la
          seguente: «Della presunzione di paternita'»; 
                  3) trasponendo nel nuovo capo I i  contenuti  della
          sezione I del capo I; 
                  4) trasponendo i contenuti  della  sezione  II  del
          capo I in un nuovo capo II,  avente  la  seguente  rubrica:
          «Delle prove della filiazione»; 
                  5) trasponendo i contenuti della  sezione  III  del
          capo I in un nuovo capo III, avente  la  seguente  rubrica:
          «Dell'azione  di  disconoscimento   e   delle   azioni   di
          contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; 
                  6) trasponendo i contenuti del  paragrafo  1  della
          sezione I del capo II  in  un  nuovo  capo  IV,  avente  la
          seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati  fuori
          del matrimonio»; 
                  7) trasponendo i contenuti del  paragrafo  2  della
          sezione I del capo  II  in  un  nuovo  capo  V,  avente  la
          seguente rubrica:  «Della  dichiarazione  giudiziale  della
          paternita' e della maternita'»; 
                  8) abrogando le disposizioni che fanno  riferimento
          alla legittimazione; 
                c) ridefinizione della  disciplina  del  possesso  di
          stato e della prova  della  filiazione  prevedendo  che  la
          filiazione fuori del matrimonio puo' essere  giudizialmente
          accertata con ogni mezzo idoneo; 
                d) estensione della  presunzione  di  paternita'  del
          marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti  durante
          il  matrimonio  e  ridefinizione   della   disciplina   del
          disconoscimento   di   paternita',   con   riferimento   in
          particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2)  e
          3),  del  codice  civile,   nel   rispetto   dei   principi
          costituzionali; 
                e) modificazione della disciplina del  riconoscimento
          dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che: 
                  1)  la  disciplina  attinente  all'inserimento  del
          figlio riconosciuto nella famiglia  dell'uno  o  dell'altro
          genitore sia adeguata al principio dell'unificazione  dello
          stato di figlio, demandando esclusivamente  al  giudice  la
          valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo
          comma, della Costituzione; 
                  2)   il   principio    dell'inammissibilita'    del
          riconoscimento di cui all'articolo 253  del  codice  civile
          sia esteso a tutte le  ipotesi  in  cui  il  riconoscimento
          medesimo  e'  in  contrasto  con   lo   stato   di   figlio
          riconosciuto o giudizialmente dichiarato; 
                f) modificazione degli articoli 244, 264  e  273  del
          codice  civile  prevedendo  l'abbassamento  dell'eta'   del
          minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta'; 
                g) modificazione della  disciplina  dell'impugnazione
          del      riconoscimento      con       la       limitazione
          dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il  figlio  e
          con  l'introduzione  di  un  termine   di   decadenza   per
          l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati; 
                h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i
          diritti e i doveri dei genitori  nei  confronti  dei  figli
          nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del  matrimonio,
          delineando la nozione di responsabilita' genitoriale  quale
          aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale; 
                i)  disciplina  delle  modalita'  di  esercizio   del
          diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita'
          di  discernimento,  precisando  che,  ove   l'ascolto   sia
          previsto nell'ambito di  procedimenti  giurisdizionali,  ad
          esso provvede il presidente  del  tribunale  o  il  giudice
          delegato; 
                l) adeguamento della disciplina delle  successioni  e
          delle donazioni al principio di  unicita'  dello  stato  di
          figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti,
          una disciplina che assicuri  la  produzione  degli  effetti
          successori riguardo ai parenti anche per gli  aventi  causa
          del figlio naturale premorto  o  deceduto  nelle  more  del
          riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni
          di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice
          civile; 
                m) adattamento e riordino dei  criteri  di  cui  agli
          articoli 33, 34, 35 e 39 della legge  31  maggio  1995,  n.
          218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del  sistema
          di diritto internazionale privato, della legge applicabile,
          anche  con  la  determinazione  di   eventuali   norme   di
          applicazione  necessaria  in   attuazione   del   principio
          dell'unificazione dello stato di figlio; 
                n) specificazione della nozione di abbandono morale e
          materiale   dei   figli   con   riguardo    alla    provata
          irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in  un  tempo
          ragionevole da parte dei genitori, fermo  restando  che  le
          condizioni  di  indigenza  dei  genitori  o  del   genitore
          esercente la potesta' genitoriale  non  possono  essere  di
          ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla  propria
          famiglia; 
              o) previsione della segnalazione ai  comuni,  da  parte
          dei  tribunali  per  i  minorenni,  delle   situazioni   di
          indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della  legge  4
          maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno  per
          consentire al minore di essere  educato  nell'ambito  della
          propria famiglia, nonche' previsione di  controlli  che  il
          tribunale  per  i  minorenni  effettua   sulle   situazioni
          segnalate agli enti locali; 
                p) previsione della legittimazione degli ascendenti a
          far valere il diritto di mantenere  rapporti  significativi
          con i nipoti minori. 
              2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
          provvedono,   altresi',   a   effettuare,   apportando   le
          occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  normative,   il
          necessario coordinamento con le norme da essi recate  delle
          disposizioni  per  l'attuazione   del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30  marzo
          1942, n. 318, e delle altre norme vigenti  in  materia,  in
          modo da assicurare  il  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo. 
              3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
          giustizia, del Ministro per  le  pari  opportunita'  e  del
          Ministro o Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri delegato per  le  politiche  per  la
          famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri
          esprimono  il  loro  parere  le  Commissioni   parlamentari
          competenti entro due  mesi  dalla  loro  trasmissione  alle
          Camere. Decorso tale termine, i  decreti  legislativi  sono
          emanati anche in mancanza dei pareri.  Qualora  il  termine
          per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari,  di  cui  al
          presente comma, scada nei trenta giorni  che  precedono  la
          scadenza   del   termine   previsto   dal   comma    1    o
          successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato  di  sei
          mesi. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma  1,
          il Governo puo' adottare decreti integrativi o  correttivi,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2  e  con  la
          procedura prevista dal comma 3.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  87  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 87. Parentela, affinita', adozione. 
              Non possono contrarre matrimonio fra loro: 
                1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 
                2) i fratelli e le sorelle  germani,  consanguinei  o
          uterini; 
                3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 
                4) gli affini in linea  retta;  il  divieto  sussiste
          anche nel caso in  cui  l'affinita'  deriva  da  matrimonio
          dichiarato  nullo  o  sciolto  o  per  il  quale  e'  stata
          pronunziata la cessazione degli effetti civili; 
                5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 
                6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 
                7) i figli adottivi della stessa persona; 
                8) l'adottato e i figli dell'adottante; 
                9)   l'adottato   e   il   coniuge    dell'adottante,
          l'adottante e il coniuge dell'adottato. 
              Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
          emesso  in  camera  di  consiglio,  sentito   il   pubblico
          ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati
          dai numeri 3 e 5,  anche  se  si  tratti  di  affiliazione.
          L'autorizzazione  puo'  essere  accordata  anche  nel  caso
          indicato dal numero 4,  quando  l'affinita'  deriva  da  un
          matrimonio dichiarato nullo. 
              Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico
          ministero. 
              Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
          sesto dell'articolo 84.".