DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2022)
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2

  • Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la
    pubblica amministrazione
  • 3
  • orig.

  • Inconferibilita' di incarichi a soggetti provenienti da enti di
    diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • 4
  • 5

  • Inconferibilita' di incarichi a componenti di organi di indirizzo
    politico
  • 6
  • 7
  • 8

  • Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
    privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche'
    lo svolgimento di attivita' professionale
  • 9
  • 10

  • Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
    organi di indirizzo politico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • Vigilanza e sanzioni
  • 15
  • 16
  • orig.
  • 17
  • 18
  • 19

  • Norme finali e transitorie
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal: 4-5-2013
                               Art. 20 
 
Dichiarazione sulla insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  o
                          incompatibilita' 
 
  1. All'atto del conferimento dell'incarico  l'interessato  presenta
una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle   cause   di
inconferibilita' di cui al presente decreto. 
  2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta  annualmente  una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al presente decreto. 
  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel  sito
della pubblica amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
  4.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'   condizione   per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
  5. Ferma restando  ogni  altra  responsabilita',  la  dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa  amministrazione,  nel  rispetto  del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente  decreto
per un periodo di 5 anni.