DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 24/06/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
vigilati, e agli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,
     nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 
 
  1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,  ciascuna
amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati ((o  finanziati  dall'amministrazione  medesima  nonche'  di
quelli)) per i quali l'amministrazione  abbia  il  potere  di  nomina
degli amministratori  dell'ente,  con  l'elencazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma; 
  ((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di  societa'  a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa'  gia'
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,  alienazione  di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.)) 
  2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  per
ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura  della
eventuale   partecipazione    dell'amministrazione,    alla    durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)). 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni   contrattuali   per
prestazioni svolte in loro favore  da  parte  di  uno  degli  enti  e
societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a)  a
c) )). 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  ((6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni   pubbliche,   con   azioni   quotate   in    mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea,  e  loro
controllate.))