DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 01/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
 
 
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti  i  contratti  pubblici  di
                   lavori, servizi e forniture) )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9-bis  e  fermi
restando  gli  obblighi   di   pubblicita'   legale,   le   pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli  atti
e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  di  attuazione
della legge 21 giugno 2022, n. 78. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio  dei  medesimi
dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e
alla  banca   dati   delle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
limitatamente alla parte lavori.)) 
                                                               ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  229,  comma
2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.