DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2016)
Testo in vigore dal: 21-2-2012
                               Art. 2 
 
 
                       Comunicazione dei dati 
 
  1. I dati anagrafici, finanziari,  fisici  e  procedurali  relativi
alle opere pubbliche rilevati mediante i  sistemi  informatizzati  di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista  dal  decreto  di
cui all'articolo 5, sono resi disponibili  dai  soggetti  di  cui  al
medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti
cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo  6,  comma  3,
alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata  «banca
dati delle amministrazioni pubbliche». 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 13  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si veda nelle note alle premesse.