DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2017)
Testo in vigore dal: 18-5-2012
                               Art. 6 

 
            Limite massimo alle spese per l'indebitamento 

 
  1. Le universita' statali possono contrarre mutui e altre forme  di
indebitamento esclusivamente  per  le  spese  di  investimento,  come
definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,  n.
350. 
  2.  Le  operazioni  di  copertura  finanziaria  corrente  che   non
comportano acquisizione  di  risorse  aggiuntive,  ma  consentono  di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa  vigente,
una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare delle spese  per
le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di  bilancio  non  sono
considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3  ma
sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive  ragioni  di
necessita', entro 15 giorni dalla loro effettuazione. 
  3.  L'indicatore  di  indebitamento  degli  atenei   e'   calcolato
rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al  netto  dei
relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla  somma
algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle  tasse,
soprattasse e contributi universitari nell'anno  di  riferimento,  al
netto  delle  spese   complessive   di   personale,   come   definite
all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi. 
  4. Ai fini del  calcolo  dell'indicatore  di  cui  al  comma  3  si
intende: 
    a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per
capitale e interessi dei mutui e di altre forme  di  indebitamento  a
carico del bilancio dell'ateneo; 
    b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore
delle assegnazioni dello Stato per  l'edilizia  universitaria  e  per
investimento nell'anno di riferimento. 
    c) per spese per  fitti  passivi,  l'onere  annuo  per  contratti
passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo. 
  5. Le altre definizioni necessarie per il  calcolo  dell'indicatore
di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. 
  6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 e'  pari  al
15 per cento. 
  7. Il Ministero procede annualmente al calcolo  dell'indicatore  di
indebitamento  con  riferimento  ai   dati   relativi   all'esercizio
finanziario precedente e, entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  ne
comunica gli esiti alle universita' ed al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  8. Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  il  collegio  dei
revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di
cui al comma 6. 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  18,  della
          citata legge n. 350 del 2003: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              18. Ai fini di cui all'art.  119,  sesto  comma,  della
          Costituzione, costituiscono investimenti: 
                a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione  e
          la manutenzione straordinaria di beni immobili,  costituiti
          da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 
                b)    la    costruzione,    la    demolizione,     la
          ristrutturazione,   il   recupero   e    la    manutenzione
          straordinaria di opere e impianti; 
                c) l'acquisto di impianti,  macchinari,  attrezzature
          tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni
          mobili ad utilizzo pluriennale; 
                d)  gli  oneri  per  beni  immateriali  ad   utilizzo
          pluriennale; 
                e)  l'acquisizione  di  aree,  espropri  e   servitu'
          onerose; 
                f) le partecipazioni azionarie e  i  conferimenti  di
          capitale,  nei  limiti  della  facolta'  di  partecipazione
          concessa  ai  singoli   enti   mutuatari   dai   rispettivi
          ordinamenti; 
                g)  i  trasferimenti  in  conto  capitale   destinati
          specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
          di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
          pubbliche amministrazioni; 
                h) i trasferimenti in conto  capitale  in  favore  di
          soggetti concessionari di lavori pubblici o di  proprietari
          o gestori di impianti, di reti o  di  dotazioni  funzionali
          all'erogazione  di  servizi  pubblici  o  di  soggetti  che
          erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
          servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
          enti committenti alla loro scadenza, anche  anticipata.  In
          tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a  favore
          del concessionario di cui al comma  2  dell'art.  19  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109; 
                i) gli interventi  contenuti  in  programmi  generali
          relativi  a   piani   urbanistici   attuativi,   esecutivi,
          dichiarati  di  preminente   interesse   regionale   aventi
          finalita' pubblica volti al recupero e alla  valorizzazione
          del territorio. 
              (Omissis).».