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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  8-2-2024
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Art. 25

Garanzie finanziarie
1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entità della garanzia finanziaria di cui al comma 1.
2-bis.
((Nelle more dell'entrata in vigore del decreto))
di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.
3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto nonché degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.
5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:
a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;
b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:
1) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;
2) se la chiusura è avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.