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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-10-2011

Art. 23

Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura
1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO 2 sono
soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata.
2. Un sito di stoccaggio è chiuso:
a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;
b) su richiesta motivata del gestore;
c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4.
3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.
4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è:
a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;
b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura.
5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo.
6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 5 sono a carico del gestore che vi fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.