stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-10-2011

Art. 20

Relazione da parte del gestore
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:
a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO 2 , con
indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;
d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio.
2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.