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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  5-10-2011

Art. 19

Monitoraggio
1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO 2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al
Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle
sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d).
2. L'attività di monitoraggio è definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e).
Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.
3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:
a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello
ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;
b) rilevare irregolarità significative;
c) rilevare migrazioni di CO 2 ;
d) rilevare fuoriuscite di CO 2 ;
e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti;
f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;
g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO 2 stoccato sarà
completamente confinato in via permanente.
4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.
Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 216 del 2006:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.
5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.».