DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 16-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
                      Controllo amministrativo 
 
  1. A seguito della registrazione contabile  prevista  dall'articolo
6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del
pagamento. L'ufficio di controllo procede  all'esame  degli  atti  di
spesa  sotto  il  profilo  della  regolarita'   amministrativa,   con
riferimento alla normativa vigente. 
  ((1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8,  comma  4-bis,
l'ufficio di controllo verifica in via  preventiva  che  i  pagamenti
siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)) ((5)) 
  2. L'ufficio  di  controllo  richiede  chiarimenti  o  comunica  le
osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8. 
  3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma  1,  gli
atti non producono effetti a carico del bilancio dello  Stato,  salvo
che  sia  esplicitamente  richiesto  di  dare  ulteriore   corso   al
provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente titolare  della
spesa ai sensi dell'articolo 10. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017.