DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 63 
 
                     (( (Rendiconto generale).)) 
 
  ((1. I risultati della  gestione  sono  dimostrati  nel  rendiconto
generale annuale della regione. 
  2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo
alla gestione finanziaria, dai  relativi  riepiloghi,  dai  prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri,  dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale,  e'
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10  al  presente
decreto. 
  3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il  rendiconto
consolidato, comprensivo dei  risultati  del  consiglio  regionale  e
degli eventuali organismi strumentali secondo le  modalita'  previste
dall'art. 11, commi 8 e 9. 
  4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti  previsti
dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal  fondo
di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1,  lettera
b), con l'indicazione dei motivi per  i  quali  si  e'  proceduto  ai
prelevamentie il  prospetto  relativo  alla  gestione  del  perimetro
sanitario di cui all'art. 20, comma 1. 
  5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
rispetto  alle   autorizzazioni   contenute   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione.  Per  ciascuna  tipologia  di
entrata e per ciascun programma della spesa, il  conto  del  bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza: 
    a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della  parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
    b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione  della  parte
pagata, di  quella  ancora  da  pagare  e  di  quella  impegnata  con
imputazione  agli  esercizi  successivi,  che  costituisce  il  fondo
pluriennale vincolato. 
  6. Il conto economico evidenzia i componenti  positivi  e  negativi
della gestione di competenza  economica  dell'esercizio  considerato,
rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale, nel rispetto  del
principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato  n.  1  e  dei
principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale  di  cui
all'allegato n. 4/3. 
  7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del  patrimonio
al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni e'  costituito
dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza della  regione,  ed  attraverso  la  cui  rappresentazione
contabile  e'  determinata  la  consistenza  netta  della   dotazione
patrimoniale comprensiva del risultato economico  dell'esercizio.  Le
regioni includono nel conto del patrimonio anche: 
    a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme  restando
le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice
civile. Le regioni valutano i beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
comprensivi delle relative  manutenzioni  straordinarie,  secondo  le
modalita'  previste  dal  principio  applicato   della   contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3; 
    b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino
al compimento  dei  termini  di  prescrizione.  Al  rendiconto  della
gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente  rispetto
a quello dei residui attivi. 
  8. In attuazione del principio contabile generale della  competenza
finanziaria allegato  al  presente  decreto,  le  regioni,  prima  di
inserire i residui attivi e passivi nel  rendiconto  della  gestione,
provvedono  al  riaccertamento  degli   stessi,   consistente   nella
revisione delle ragioni del mantenimento in  tutto  o  in  parte  dei
residui. 
  9. Possono essere  conservate  tra  i  residui  attivi  le  entrate
accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non  incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le  spese  impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma  non  pagate.
Le  entrate  e  le  spese  accertate  e   impegnate   non   esigibili
nell'esercizio   considerato,    sono    immediatamente    reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli  stanziamenti
del  fondo  pluriennale   vincolato   dell'esercizio   in   corso   e
dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate
e  delle  spese  riaccertate  sono   effettuate   con   provvedimento
amministrativo  della   giunta   entro   i   termini   previsti   per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
  10. I residui attivi possono essere ridotti od  eliminati  soltanto
dopo che siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per  ottenerne  la
riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi
l'importo da recuperare. 
  11.  Le  variazioni  dei  residui  attivi  e  passivi  e  la   loro
reimputazione ad  altri  esercizi  in  considerazione  del  principio
generale della competenza finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4/3,
formano  oggetto   di   apposito   decreto   del   responsabile   del
procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei  crediti  o
il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti  posta  in
essere dalla struttura regionale competente in  materia,  sentito  il
collegio dei revisori  dei  conti,  che  in  proposito  manifesta  il
proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico
e nel risultato di amministrazione, tenuto conto  dell'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilita'.))