DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 85 
 
 
             Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
 
  1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove
previsto. 
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni,
imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
    a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
    ((b) per le societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui  al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del  codice  civile,  al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti  l'organo  di
amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle  societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente,   una
partecipazione pari almeno al 5 per cento)); 
    c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza  in
caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro,
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 
    d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del  codice  civile  e
per i  gruppi  europei  di  interesse  economico,  a  chi  ne  ha  la
rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 
    e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
    f)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci
accomandatari; 
    g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile,  a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
    h) per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese
costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero,
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
    i) per le  societa'  personali  ai  soci  persone  fisiche  delle
societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
  2-bis. Oltre a quanto previsto  dal  precedente  comma  2,  per  le
associazioni  e  societa'  di  qualunque   tipo,   anche   prive   di
personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche
ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la
documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano
poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza   o   di   direzione
dell'impresa. 
  2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c)
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a
quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  anche
indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  persone
fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche  al  legale  rappresentante   e   agli   eventuali   componenti
dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone
fisiche  che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   tale
societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di
soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui   al   periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
  3. L'informazione  antimafia  deve  riferirsi  anche  ai  familiari
conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater.