DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 
    a)  agli  indiziati  di  appartenere  alle  associazioni  di  cui
all'articolo 416-bis c.p.; 
    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, o del  delitto  di  cui  all'articolo  418  del  codice
penale; (20) 
    c) ai soggetti di cui all'articolo 1; (26) 
    d) agli indiziati di uno dei  reati  previsti  dall'articolo  51,
comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a  coloro  che,
operanti  in  gruppi  o  isolatamente,   pongano   in   essere   atti
preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di
terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un
conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che
persegue le finalita' terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies
del codice penale; (20) 
    e) a coloro che abbiano fatto  parte  di  associazioni  politiche
disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645,  e  nei
confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 
    f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione  del  partito
fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n.  645  del  1952,  in
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (20) 
    g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano
stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre
1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre
1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); 
    h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati
indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale
fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono
destinati; 
    i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni  di
violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,
nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi,
anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni,  ovvero  della  reiterata   applicazione   nei   loro
confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti
alla commissione di reati che  mettono  in  pericolo  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o
a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. 
    i-bis) ai soggetti indiziati  del  delitto  di  cui  all'articolo
640-bis o del delitto di cui  all'articolo  416  del  codice  penale,
finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e  322-bis  del  medesimo  codice;
(20) 
    i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572
e 612-bis del codice penale. (20) 
                                                               ((44)) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma  3)
che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma  2,
per la parte in cui prevede un termine piu' breve  per  la  pronuncia
della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro,  e
25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano
ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione
della misura di prevenzione". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  24  gennaio  -  27  febbraio
2019, n. 24  (in  G.U.  1ª  s.s.  6/3/2019,  n.  10),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  1,  lettera  c),
del d.lgs. n. 159 del 2011, nella  parte  in  cui  stabilisce  che  i
provvedimenti previsti dal capo II si applichino  anche  ai  soggetti
indicati nell'art. 1, lettera a)". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  - E' stato ripristinato il testo gia'  in  vigore  dal  9/8/2019  a
seguito della soppressione del  comma  2  dell'art.  5  del  D.L.  31
ottobre 2022, n. 162,  che  disponeva  l'introduzione  della  lettera
i-quater all'art. 4, comma 1 del presente articolo, ad opera della L.
30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo. 
  - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 5, comma 3 del  D.L.
31 ottobre 2022, n. 162, e' stato eliminato;  la  modifica  ha  perso
efficacia  per  effetto  della  soppressione  del  medesimo  comma  3
dell'art.  5  ad  opera  della  L.  30  dicembre  2022,  n.  199,  di
conversione del suddetto D.L.