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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia ((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale)) e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  31-12-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
((
1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica). - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto"
))
((
1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis"
))
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199))
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3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199))
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