DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia ((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale)) e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
Norme in materia di occupazioni abusive e  organizzazione  di  raduni
                              illegali 
 
    ((1. Dopo  l'articolo  633  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la
salute pubblica o l'incolumita' pubblica).  -  Chiunque  organizza  o
promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici
o privati, al fine di realizzare un raduno musicale  o  avente  altro
scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
anni  e  con  la  multa  da  euro  1.000  a   euro   10.000,   quando
dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute  pubblica  o
per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle  norme  in
materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o  di
igiene  degli  spettacoli  e  delle   manifestazioni   pubbliche   di
intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti  ovvero
dello stato dei luoghi. 
    E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o  furono
destinate a commettere il reato di cui al  primo  comma,  nonche'  di
quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione  o  di
quelle che ne sono il prodotto o il profitto")). 
    ((1-bis. All'articolo 634, primo comma,  del  codice  penale,  le
parole: "nell'articolo precedente" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"negli articoli 633 e 633-bis")). 
    2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
    3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).