DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 112 
 
 
              (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). 
 
  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale,
puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il  Comitato
consultivo di  indirizzo  e  stabilisce  l'ordine  del  giorno  delle
sedute. Provvede altresi'  all'attuazione  degli  indirizzi  e  delle
linee guida di cui al comma 4, lettera d), e  presenta  al  Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il  Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  49,  comma  1,  ultimo
periodo. 
  2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella  gestione  fino
al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le  prioritarie
finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate  dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme  in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero  quando  il  bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile,  non  destinabile  o
non alienabile, l'Agenzia,  con  delibera  del  Consiglio  direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 
  3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e  alla
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
definitiva, nonche' per il monitoraggio  sul  corretto  utilizzo  dei
beni assegnati, si avvale delle  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo territorialmente competenti presso  le  quali  e'  istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un  apposito
nucleo di  supporto.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono
definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo
contingente  di  personale,  secondo  criteri  di   flessibilita'   e
modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
criminalita'  organizzata.  I  prefetti,  con  il  provvedimento   di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee
guida  adottate  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia,  le   altre
amministrazioni, gli enti e  le  associazioni  che  partecipano  alle
attivita' del nucleo con propri rappresentanti. 
  4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: 
    a) utilizza i flussi  acquisiti  attraverso  il  proprio  sistema
informativo  per  facilitare  le  collaborazioni  tra  amministratori
giudiziari e tra  coadiutori  e  favorire,  su  tutto  il  territorio
nazionale in modo particolare per le aziende,  l'instaurazione  e  la
prosecuzione di rapporti commerciali tra  le  imprese  sequestrate  o
confiscate; 
    b)  predispone  meccanismi  di  intervento  per  effettuare,  ove
l'amministratore  giudiziario  lo  richieda,  l'analisi  aziendale  e
verificare la possibilita' di prosecuzione o  ripresa  dell'attivita'
imprenditoriale  ovvero  avviare  procedure  di  liquidazione  o   di
ristrutturazione del debito; 
    c) stipula protocolli di intesa con le  strutture  interessate  e
con  le   associazioni   di   categoria   per   l'individuazione   di
professionalita'  necessarie  per  la  prosecuzione  o   la   ripresa
dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di
supporto  istituiti  presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo; 
    ((c-bis) provvede all'istituzione,  in  relazione  a  particolari
esigenze, fino a un massimo di quattro sedi  secondarie,  in  regioni
ove sono presenti  in  quantita'  significativa  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di
cui all'articolo 110, comma 1;)) 
    d) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
emana le linee guida interne che  intende  seguire  sia  per  fornire
ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la  destinazione
dei beni confiscati; indica, in  relazione  ai  beni  aziendali,  gli
interventi necessari per salvaguardare  il  mantenimento  del  valore
patrimoniale e i  livelli  occupazionali  e,  in  relazione  ai  beni
immobili, gli interventi utili per incrementarne  la  redditivita'  e
per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi
e  oneri,  anche  prevedendo  un'assegnazione  provvisoria  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 2, lettera b); 
    e) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare  con
l'Associazione bancaria  italiana  (ABI)  e  con  la  Banca  d'Italia
modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in  essere  con
le aziende sequestrate o confiscate; 
    f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui  all'articolo  110,
comma  1,  l'autorizzazione  a  utilizzare  gli   immobili   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
    g)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
    ((h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;)) 
    i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti
pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
destinazione; verifica in modo continuo  e  sistematico,  avvalendosi
delle prefetture-uffici territoriali del Governo e,  ove  necessario,
delle Forze di polizia, la conformita'  dell'utilizzo  dei  beni,  da
parte  dei  privati  e  degli  enti  pubblici,  ai  provvedimenti  di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce  semestralmente
all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; 
    l) revoca il provvedimento di  assegnazione  e  destinazione  nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle  finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
    m) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
sottoscrive convenzioni e protocolli con  pubbliche  amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti e  associazioni  per
le finalita' del presente decreto; 
    n) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Il Comitato consultivo di indirizzo: 
    a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4,  lettere  d),  e)
((...)) ed m); 
    b)  puo'  presentare  proposte  e  fornire  elementi   per   fare
interagire gli amministratori giudiziari delle  aziende,  ovvero  per
accertare,  su  richiesta  dell'amministratore  giudiziario,   previa
autorizzazione del giudice delegato,  la  disponibilita'  degli  enti
territoriali,  delle  associazioni  e  delle   cooperative   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere  in  carico  i  beni
immobili, che non facciano parte di compendio  aziendale,  sin  dalla
fase del sequestro; 
    c)  esprime  pareri  su  specifiche  questioni   riguardanti   la
destinazione e l'utilizzazione  dei  beni  sequestrati  o  confiscati
nonche' su ogni altra questione che  venga  sottoposta  ad  esso  dal
Consiglio direttivo,  dal  Direttore  dell'Agenzia  o  dall'autorita'
giudiziaria. 
  6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
                                                                 (20) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma  1)
che "Le modifiche alle  disposizioni  sulla  competenza  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  non   si
applicano ai casi nei quali l'amministrazione  e'  stata  assunta  ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, vigenti fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge".