DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
 
    Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia 
 
  1. Le controversie  previste  dall'articolo  170  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito semplificato di cognizione, ove non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. (12) ((13)) 
  2. Il ricorso e' proposto  al  capo  dell'ufficio  giudiziario  cui
appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e'  competente  il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e'
competente il presidente della corte di appello. 
  3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  5.  Il  presidente  puo'  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla
liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le
informazioni necessari ai fini della decisione. 
  6.   La   sentenza   che   definisce    il    giudizio    non    e'
appellabile.(12)((13)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".