DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2023)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                            ART. 170 (L) 
                (Opposizione al decreto di pagamento) 
 
   ((1.  Avverso  il   decreto   di   pagamento   emesso   a   favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle  imprese  private
cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il
beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico  ministero,
possono   proporre   opposizione.   L'opposizione   e'   disciplinata
dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((29)) 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29)) 
   3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29)) 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."