DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
                         Poteri sanzionatori 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995,  n.
481, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  irroga  sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle  prescrizioni
e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni: 
    a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE)
n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2,  e  41  del
presente decreto; 
    b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato  I
del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e  5,
dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,  14,  15,
16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del  presente  decreto,
nonche' l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto  legislativo  n.
164 del 2000 ((, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21  marzo
2022, n. 21)), 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  irroga  altresi'
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto  delle
decisioni  giuridicamente  vincolanti  dell'ACER   o   dell'Autorita'
medesima. 
  3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di  avvio  del
procedimento sanzionatorio, l'impresa  destinataria  puo'  presentare
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al  piu'
efficace perseguimento degli interessi tutelati  dalle  norme  o  dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita'  di
tali impegni, puo' renderli obbligatori per  l'impresa  proponente  e
concludere   il   procedimento    sanzionatorio    senza    accertare
l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare
violazioni di decisioni  dell'ACER,  l'Autorita'  valuta  l'idoneita'
degli eventuali impegni, sentita l'ACER.  L'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas  puo'  riavviare  il  procedimento  sanzionatorio
qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si
fondi su informazioni incomplete, inesatte o  fuorvianti.  In  questi
casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo'  irrogare  una
sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella
che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
  4. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  per  violazioni
delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori,
nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per  cento  del
fatturato realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
gestore  di  trasmissione,   nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
  5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas non  si  applica  l'articolo  26  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per la
notifica degli estremi della violazione  agli  interessati  residenti
nel territorio della Repubblica, di cui  all'articolo  14,  comma  2,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  disciplina,  con
proprio regolamento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in
materia, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  i  procedimenti  sanzionatori  di  sua
competenza,  in  modo  da  assicurare  agli  interessati   la   piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita'
procedurali per la valutazione degli impegni di cui al  comma  3  del
presente articolo, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa
destinataria  dell'atto  di  avvio  del  procedimento  sanzionatorio,
possono  essere  adottate  modalita'  procedurali   semplificate   di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
  6-bis. Nei casi di particolare urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio. 
  7. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli
obblighi su di esso incombenti ai sensi della  direttiva  2009/73/CE,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
assegna a  un  gestore  di  trasporto  indipendente  tutti  o  alcuni
specifici compiti del Gestore.