DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (10G0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                         Tipologie dei beni 
 
  1. I beni  immobili  statali  e  i  beni  mobili  statali  in  essi
eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che  sono  posti
al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai  sensi
dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta'  metropolitane  e  Regioni
sono i seguenti: 
    a)  i  beni  appartenenti  al  demanio   marittimo   e   relative
pertinenze, come definiti  dall'articolo  822  del  codice  civile  e
dall'articolo 28 del codice  della  navigazione,  con  esclusione  di
quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; 
    b) i beni appartenenti al demanio idrico e  relative  pertinenze,
nonche' le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come
definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile  e
dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 
      1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
      2)  dei  laghi  di  ambito  sovraregionale  per  i  quali   non
intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma  restando
comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; 
    c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti  al
demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,  diversi
da quelli di interesse nazionale cosi'  come  definiti  dall'articolo
698 del codice della navigazione; 
    d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma; 
    e) gli altri beni immobili dello Stato, ad  eccezione  di  quelli
esclusi dal trasferimento. 
  2. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  4,  sono  in  ogni  caso
esclusi dal trasferimento: gli immobili  in  uso  per  comprovate  ed
effettive finalita' istituzionali alle amministrazioni  dello  Stato,
anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di  beni
immobili dello Stato in uso governativo e  alle  Agenzie  di  cui  al
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di  rilevanza  economica
nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;  i  beni
appartenenti al patrimonio culturale,  salvo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente e dal comma 7 del presente  articolo;  le  reti  di
interesse statale, ivi comprese quelle stradali  ed  energetiche;  le
strade ferrate in  uso  di  proprieta'  dello  Stato;  sono  altresi'
esclusi dal  trasferimento  di  cui  al  presente  decreto  i  parchi
nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni  esclusi
dal trasferimento in base a criteri di  economicita'  e  di  concreta
cura degli interessi pubblici perseguiti. 
  3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui  al  comma  2
trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai  sensi  del  medesimo
comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo  gli  elenchi  dei
beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia  del  demanio
puo' chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche
nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a
carico del bilancio dello Stato.  Entro  il  predetto  termine  anche
l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro
i successivi quarantacinque giorni, previo  parere  della  Conferenza
Unificata, da esprimersi entro  il  termine  di  trenta  giorni,  con
provvedimento del direttore  dell'Agenzia  l'elenco  complessivo  dei
beni esclusi dal trasferimento e' redatto ed e' reso pubblico, a fini
notiziali, con l'indicazione delle motivazioni  pervenute,  sul  sito
internet dell'Agenzia. Con  il  medesimo  procedimento,  il  predetto
elenco puo' essere integrato o modificato. 
  4. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per le  riforme  per  il
federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuati e attribuiti i beni  immobili  comunque  in  uso  al
Ministero della difesa che possono essere  trasferiti  ai  sensi  del
comma 1, in quanto  non  ricompresi  tra  quelli  utilizzati  per  le
funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure
di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  non  funzionali
alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello  strumento
militare  finalizzati  all'efficace  ed  efficiente  esercizio  delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti  riconosciuti  al
Ministero della difesa dalla normativa vigente. 
  5. legislativo, nell'ambito di specifici accordi di  valorizzazione
e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale,
definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4,
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  lo
Stato provvede, entro un  anno  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli  altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54,  comma  3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). 
  6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere
trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree gia' comprese  nei
porti e non piu' funzionali all'attivita' portuale e suscettibili  di
programmi   pubblici   di   riqualificazione   urbanistica,    previa
autorizzazione  dell'Autorita'  portuale,  se  istituita,   o   della
competente Autorita' marittima. 
  7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui  al  comma  1  i  beni
costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonche' i
beni in uso a qualsiasi  titolo  al  Senato  della  Repubblica,  alla
Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonche'  agli  organi
di rilevanza costituzionale.