DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                    Piccole utilizzazioni locali 
 
  1. Sono piccole utilizzazioni locali di  calore  geotermico  quelle
per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a
2 MW termici,  ottenibili  dal  fluido  geotermico  alla  temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; 
    b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondita' fino  a
400  metri  per  ricerca,  estrazione  e  utilizzazione   di   fluidi
geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da  sorgenti  per
potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW  termici,  anche
per eventuale produzione di energia elettrica con  impianti  a  ciclo
binario ad emissione nulla. 
  2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore  geotermico
quelle effettuate tramite l'installazione di  sonde  geotermiche  che
scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e  la
reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. 
  3. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, comprese
le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate. 
  4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse
dalla Regione territorialmente competente con le  modalita'  previste
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti
elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  ((4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui  al  comma  1  sono
assoggettate  alla  procedura  abilitativa   semplificata   stabilita
dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delle
acque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili)). 
  5.  Le  piccole  utilizzazioni  locali  di  cui  al  comma  2  sono
sottoposte al  rispetto  della  specifica  disciplina  emanata  dalla
regione  competente,  con  previsione  di   adozione   di   procedure
semplificate. 
  6. Le operazioni per lo sfruttamento  delle  piccole  utilizzazioni
locali possono essere vietate o limitate, dall'autorita'  competente,
su aree gia'  oggetto  di  concessioni  di  coltivazione  di  risorse
geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle
possibili interferenze. 
  7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile  dal  fluido
geotermico alla temperatura convenzionale  dei  reflui  di  15  gradi
centigradi geotermico e le utilizzazioni  tramite  sonde  geotermiche
sono   escluse   dalle   procedure   regionali   di    verifica    di
assoggettabilita' ambientale. 
  ((7-bis.  L'applicazione  del  comma  7  e'  estesa  alle   piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis)).