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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2016)
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Testo in vigore dal:  16-10-2010

Art. 18

Principio di specialità
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della condanna non può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) la persona ha acconsentito al trasferimento;
f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione;
g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3.
3. Successivamente al trasferimento, l'autorità giudiziaria competente può richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all'inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita. La richiesta è corredata delle informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Note all'art. 18:
- Per l'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, si veda nelle note all'articolo 7.