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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2016)
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Testo in vigore dal: 16-10-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  e
successive modificazioni, recante disposizioni per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008; 
  Vista la delega al Governo per l'attuazione della decisione  quadro
2008/909/GAI  del  Consiglio,  del   27   novembre   2008,   relativa
all'applicazione del  principio  del  reciproco  riconoscimento  alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative  della
liberta'  personale,  ai  fini  della  loro  esecuzione   nell'Unione
europea; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2010; 
  Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle  competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica
nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni di principio e attuazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del  Consiglio,  del
27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del  principio   del
reciproco riconoscimento  alle  sentenze  penali  che  irrogano  pene
detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini  della
loro  esecuzione  nell'Unione  europea,  nei  limiti  in   cui   tali
disposizioni  non  sono  incompatibili   con   i   principi   supremi
dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti  fondamentali
nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7  luglio  2009,
          n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitarie   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano: 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive  da  attuare,  i  decreti  legislativi   di   cui
          all'articolo  1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art.  49  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, i decreti legislativi  recanti
          le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle  seguenti
          decisioni quadro: 
                a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6
          ottobre 2006, relativa all'applicazione del  principio  del
          reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; 
                b) decisione quadro 2006/960/GAI del  Consiglio,  del
          18  dicembre  2006,  relativa  alla  semplificazione  dello
          scambio di informazioni e  intelligence  tra  le  autorita'
          degli   Stati   membri   dell'Unione   europea   incaricate
          dell'applicazione della legge; 
                c) decisione quadro 2008/909/GAI del  Consiglio,  del
          27 novembre 2008, relativa all'applicazione  del  principio
          del  reciproco  riconoscimento  alle  sentenze  penali  che
          irrogano pene detentive o misure privative  della  liberta'
          personale,  ai  fini  della  loro  esecuzione   nell'Unione
          europea. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere  a)
          e c), del presente articolo  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per le politiche  europee  e  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
          dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri
          Ministri interessati. 
              3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1,  lettera
          b),  del  presente  articolo  e'  adottato,  nel   rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  le  politiche   europee   e   del   Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e
          con gli altri Ministri interessati. 
              4. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  trasmessi
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche' su di essi sia espresso il parere dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data  di
          trasmissione, il decreto e' emanato anche in  mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          6, o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          quaranta giorni. 
              5.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione   delle   decisioni   quadro   che    comportano
          conseguenze  finanziarie  sono  corredati  della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere il testo, corredato  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              6. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura indicata nei commi 2,  3,  4  e  5,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti  legislativi  adottati
          ai sensi del citato comma 1. 
              7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          delle  Commissioni  parlamentari  di  cui   al   comma   4,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Art. 52 (Principi e criteri  direttivi  di  attuazione
          della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio,  del  27
          novembre 2008, relativa all'applicazione del principio  del
          reciproco riconoscimento alle sentenze penali che  irrogano
          pene detentive o misure privative della liberta' personale,
          ai fini della loro esecuzione nell'Unione  europea).  -  1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  49,  comma
          1, lettera c),  il  Governo  segue  i  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49,  nonche'  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) introdurre una o piu' disposizioni  in  base  alle
          quali e'  consentito  all'autorita'  giudiziaria  italiana,
          anche su richiesta della persona  condannata  ovvero  dello
          Stato di esecuzione, che abbia emesso una  sentenza  penale
          di condanna definitiva, di trasmetterla,  unitamente  a  un
          certificato conforme al  modello  allegato  alla  decisione
          quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia  scritta
          in condizioni che consentano allo Stato  di  esecuzione  di
          accertarne l'autenticita', all'autorita' competente  di  un
          altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini  della  sua
          esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni: 
                  1) che l'esecuzione sia finalizzata a  favorire  il
          reinserimento sociale della persona condannata; 
                  2)  che  la  persona  condannata   si   trovi   sul
          territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato  di
          esecuzione; 
                  3) che la persona condannata, debitamente informata
          in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in  forme
          idonee a rendere certa la manifestazione  di  volonta',  il
          proprio consenso al trasferimento, salvi i casi  nei  quali
          il consenso non e'  richiesto  ai  sensi  dell'articolo  6,
          paragrafo 2, della decisione quadro; 
                  4) che il reato per il quale la  persona  e'  stata
          condannata sia punito in  Italia  con  una  pena  detentiva
          della durata massima non  inferiore  a  tre  anni,  sola  o
          congiunta a una  pena  pecuniaria,  o  con  una  misura  di
          sicurezza privativa della liberta' personale della medesima
          durata; 
                  5) che lo Stato di esecuzione  rientri  tra  quelli
          verso i quali, alla data di emissione  della  sentenza,  la
          decisione  quadro  consente  il  trasferimento   ai   sensi
          dell'articolo 6 della decisione quadro; 
                b) introdurre una o piu' disposizioni  in  base  alle
          quali prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria
          italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello
          Stato,  una  sentenza   penale   di   condanna   trasmessa,
          unitamente a un certificato conforme  al  modello  allegato
          alla decisione  quadro,  dall'autorita'  competente  di  un
          altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  alle  seguenti
          condizioni: 
                  1) che il reato per il quale la  persona  e'  stata
          condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena
          detentiva della durata massima non inferiore  a  tre  anni,
          sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile
          a  una  delle  ipotesi  elencate  nell'articolo   7   della
          decisione   quadro,    indipendentemente    dalla    doppia
          incriminazione; 
                  2) che, fuori dalle ipotesi elencate  nell'articolo
          7 della decisione quadro, il fatto per il quale la  persona
          e'  stata  condannata  nello  Stato  membro  di   emissione
          costituisca reato anche  ai  sensi  della  legge  italiana,
          indipendentemente dagli elementi costitutivi  del  reato  e
          dalla sua qualificazione giuridica; 
                  3) che la durata e la natura  della  pena  inflitta
          nello  Stato  di  emissione  siano   compatibili   con   la
          legislazione  italiana,  salva  la  possibilita'   di   suo
          adattamento nei  limiti  stabiliti  dall'articolo  8  della
          decisione quadro; 
                c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento  e
          di  esecuzione  della  sentenza  di   condanna   definitiva
          trasmessa da un altro Stato membro ai sensi  della  lettera
          b), individuando i motivi tra quelli indicati  all'articolo
          9 della decisione quadro e con le procedure ivi  descritte,
          ferma la possibilita' di dare riconoscimento ed  esecuzione
          parziali alla sentenza trasmessa, nonche' di acconsentire a
          una  nuova  trasmissione  della  sentenza,   in   caso   di
          incompletezza  del   certificato   o   di   sua   manifesta
          difformita' rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli
          10 e 11 della decisione quadro; 
                d) introdurre una o  piu'  disposizioni  relative  al
          procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b),  con
          riferimento  all'autorita'   giudiziaria   competente,   ai
          termini  e  alle  forme  da  osservare,  nel  rispetto  dei
          principi del giusto processo; 
                e) prevedere che, a meno che non esista un motivo  di
          rinvio  a  norma  dell'articolo  11  o  dell'articolo   23,
          paragrafo  3,  della   decisione   quadro,   la   decisione
          definitiva   sul   riconoscimento    della    sentenza    e
          sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta
          giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato; 
                f) prevedere che nel procedimento  di  riconoscimento
          di cui  alla  lettera  b),  su  richiesta  dello  Stato  di
          emissione, l'autorita' giudiziaria italiana possa  adottare
          nei confronti della persona condannata  che  si  trovi  sul
          territorio dello Stato misure cautelari provvisorie,  anche
          a seguito dell'arresto di cui alla lettera i),  allo  scopo
          di assicurare la sua permanenza nel territorio e in  attesa
          del riconoscimento della sentenza emessa da un altro  Stato
          membro; 
                g) prevedere,  in  relazione  alle  misure  cautelari
          provvisorie di cui alla lettera f): 
                  1) che esse possano essere adottate alle condizioni
          previste   dalla   legislazione   italiana   vigente    per
          l'applicazione delle misure cautelari e che la loro  durata
          non  possa  superare  i  limiti  previsti  dalla   medesima
          legislazione; 
                  2) che il periodo di detenzione per tale motivo non
          possa determinare un  aumento  della  pena  inflitta  dallo
          Stato di emissione; 
                  3) che esse perdano efficacia in  caso  di  mancato
          riconoscimento della  sentenza  trasmessa  dallo  Stato  di
          emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro
          esecuzione, salva la possibilita' di prorogare  il  termine
          di trenta giorni in caso di forza maggiore; 
                h)  prevedere  che  la  polizia   giudiziaria   possa
          procedere all'arresto provvisorio della persona  condannata
          per la quale vi sia  una  richiesta  di  riconoscimento  ai
          sensi della lettera b), allo scopo  di  assicurare  la  sua
          permanenza nel territorio e in  attesa  del  riconoscimento
          della sentenza emessa da un altro Stato membro; 
                i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che  la
          persona arrestata sia messa  immediatamente,  e,  comunque,
          non oltre ventiquattro ore, a  disposizione  dell'autorita'
          giudiziaria, che questa proceda al  giudizio  di  convalida
          entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto
          e che, in caso di mancata convalida, la  persona  arrestata
          sia immediatamente posta in liberta'; 
                l) introdurre una o  piu'  disposizioni  relative  al
          trasferimento  e  alla  presa  in  consegna  della  persona
          condannata a seguito del riconoscimento, nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere a) e b); 
                m) introdurre una o  piu'  disposizioni  relative  al
          procedimento  di  esecuzione  della  pena  a  seguito   del
          riconoscimento  di  cui  alla   lettera   b),   anche   con
          riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione  e
          ai benefici di cui la persona  condannata  puo'  godere  in
          base  alla  legislazione  italiana,  nel   rispetto   degli
          obblighi  di  consultazione  e  informazione  di  cui  agli
          articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro; 
                n) introdurre una o piu' disposizioni  relative  alle
          condizioni  e  ai  presupposti  per  la  concessione  della
          liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della
          grazia o della revisione della  sentenza,  ai  sensi  degli
          articoli 17 e 19 della decisione quadro; 
                o)  introdurre  una  o  piu'  disposizioni   relative
          all'applicazione del principio di specialita', in base alle
          quali la persona  trasferita  in  Italia  per  l'esecuzione
          della  pena  non  puo'  essere  perseguita,  condannata   o
          altrimenti privata della liberta' personale  per  un  reato
          commesso in data anteriore al  trasferimento  di  cui  alla
          lettera b), diverso da quello per cui  ha  avuto  luogo  il
          trasferimento,  facendo  espressamente  salve  le   ipotesi
          previste dall'articolo 18,  paragrafo  2,  della  decisione
          quadro; 
                p) introdurre una o  piu'  disposizioni  relative  al
          transito sul territorio italiano della  persona  condannata
          in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in
          un  altro  Stato  membro,  nel  rispetto  dei  criteri   di
          rapidita', sicurezza e  tracciabilita'  del  transito,  con
          facolta' di trattenere in custodia  la  persona  condannata
          per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e
          nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i)  ed
          l); 
                q) introdurre una o  piu'  disposizioni  relative  al
          tipo e alle modalita' di  trasmissione  delle  informazioni
          che  devono  essere  fornite   dall'autorita'   giudiziaria
          italiana  nel  procedimento  di  trasferimento   attivo   e
          passivo. 
              2. I compiti e le attivita'  previsti  dalla  decisione
          quadro di cui al comma  1  in  relazione  ai  rapporti  con
          autorita' straniere sono  svolti  da  organi  di  autorita'
          amministrative e giudiziarie esistenti,  nei  limiti  delle
          risorse di cui  le  stesse  gia'  dispongono,  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.». 
              - La decisione quadro 2008/909/GAI e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327. 
          Note all'art. 1: 
              - Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si  veda  nelle
          note alle premesse.