DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 20-4-2013
(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 116)
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 116 
 
 
       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 
 
  1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle  istanze  di
accesso ai documenti amministrativi ((, nonche'  per  la  tutela  del
diritto di accesso civico connessa all'inadempimento  degli  obblighi
di trasparenza)) il ricorso e' proposto  entro  trenta  giorni  dalla
conoscenza della determinazione  impugnata  o  dalla  formazione  del
silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad  almeno  un
controinteressato. Si  applica  l'articolo  49.  Il  termine  per  la
proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti  e'  di  trenta
giorni. 
  2. In pendenza di un  giudizio  cui  la  richiesta  di  accesso  e'
connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con
istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'
assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'
decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio. 
  3. L'amministrazione puo'  essere  rappresentata  e  difesa  da  un
proprio dipendente a cio' autorizzato. 
  4.  Il  giudice  decide  con  sentenza   in   forma   semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione ((e,  ove  previsto,
la pubblicazione)) dei documenti  richiesti,  entro  un  termine  non
superiore, di norma, a  trenta  giorni,  dettando,  ove  occorra,  le
relative modalita'. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai giudizi di impugnazione.