stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2024)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto il progetto del decreto legislativo recante  il  «codice  del
processo  amministrativo»  e  le  relative   norme   di   attuazione,
transitorie, di coordinamento e  di  abrogazione,  redatto  da  detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con nota  del  Presidente
del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 
 
  1. E' approvato  il  codice  del  processo  amministrativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Sono  altresi'  approvate  le  norme  di  attuazione   di   cui
all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme
di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'articolo  87,  comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   l)   della
          Costituzione, e' il seguente: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a)- i) (omissis) 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)- s) (omissis)» . 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69  («Disposizioni   per   lo   sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo  civile»,  pubblicata  in  Gazz.  Uff.,
          S.O., 19 giugno 2009, n. 140): 
              «Art. 44. (Delega al Governo  per  il  riassetto  della
          disciplina del processo amministrativo) - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  per  il  riassetto  del  processo  avanti   ai
          tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
          al fine di adeguare le norme  vigenti  alla  giurisprudenza
          della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
          di coordinarle con le norme del codice di procedura  civile
          in quanto espressione di principi generali e di  assicurare
          la concentrazione delle tutele. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1,  oltre  che
          ai principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  20,
          comma 3, della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  in  quanto
          applicabili, si attengono ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)   assicurare   la   snellezza,   concentrazione   ed
          effettivita' della tutela, anche al fine  di  garantire  la
          ragionevole durata del processo, anche mediante il  ricorso
          a  procedure  informatiche  e   telematiche,   nonche'   la
          razionalizzazione  dei  termini  processuali,  l'estensione
          delle funzioni istruttorie esercitate in forma  monocratica
          e  l'individuazione  di  misure,  anche   transitorie,   di
          eliminazione dell'arretrato; 
              b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 
              1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
          giudice   amministrativo,   anche   rispetto   alle   altre
          giurisdizioni; 
              2)  riordinando  i  casi  di  giurisdizione  estesa  al
          merito, anche mediante soppressione delle  fattispecie  non
          piu' coerenti con l'ordinamento vigente; 
              3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
          di decadenza o prescrizione delle azioni  esperibili  e  la
          tipologia dei provvedimenti del giudice; 
              4) prevedendo le pronunce dichiarative,  costitutive  e
          di condanna idonee a  soddisfare  la  pretesa  della  parte
          vittoriosa; 
              c) procedere alla  revisione  e  razionalizzazione  dei
          riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
          salvi quelli  previsti  dalle  norme  di  attuazione  dello
          statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; 
              d) razionalizzare e unificare le norme vigenti  per  il
          processo   amministrativo   sul   contenzioso   elettorale,
          prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,  di
          tutti i termini processuali,  il  deposito  preventivo  del
          ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
          introducendo  la  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo  nelle  controversie  concernenti  atti  del
          procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
          rinnovo della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
          camera  di  consiglio  che  consenta  la  risoluzione   del
          contenzioso  in  tempi  compatibili  con  gli   adempimenti
          organizzativi del procedimento elettorale e con la data  di
          svolgimento delle elezioni; 
              e)  razionalizzare  e  unificare  la  disciplina  della
          riassunzione del processo e dei relativi termini,  anche  a
          seguito  di  sentenze  di  altri  ordini   giurisdizionali,
          nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi  regionali
          o del Consiglio  di  Stato  che  dichiarano  l'incompetenza
          funzionale; 
              f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
          quella  ante  causam,  nonche'  il  procedimento  cautelare
          innanzi al giudice amministrativo in caso  di  ricorso  per
          cassazione avverso le  sentenze  del  Consiglio  di  Stato,
          prevedendo che: 
              1) la domanda di  tutela  interinale  non  puo'  essere
          trattata fino a quando il ricorrente non  presenta  istanza
          di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 
              2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
          introduttivo  del  giudizio  e'  notificato  e  depositato,
          unitamente alla relativa istanza di fissazione  di  udienza
          per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
          previsti dalla legge o, in difetto di  essi,  nei  sessanta
          giorni dalla istanza cautelare,  perdendo  altrimenti  ogni
          effetto la concessa tutela interinale; 
              3) nel caso di accoglimento  della  domanda  cautelare,
          l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
          e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine  di  un
          anno; 
              g)   riordinare   il   sistema   delle    impugnazioni,
          individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
          quelle del processo di  primo  grado,  e  disciplinando  la
          concentrazione  delle  impugnazioni,  l'effetto  devolutivo
          dell'appello, la proposizione di nuove  domande,  prove  ed
          eccezioni. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni riordinate o  con  essi
          incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo  15
          delle disposizioni sulla  legge  in  generale  premesse  al
          codice civile,  e  dettano  le  opportune  disposizioni  di
          coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari.  I  pareri   sono   resi   entro
          quarantacinque  giorni  dalla   richiesta.   Decorso   tale
          termine, i decreti possono essere  emanati  anche  senza  i
          predetti pareri.  Ove  il  Governo,  nell'attuazione  della
          delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
          facolta' di cui all' articolo  14,  numero  2°,  del  testo
          unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto  26
          giugno  1924,  n.  1054,  il  Consiglio   di   Stato   puo'
          utilizzare,   al   fine   della   stesura   dell'articolato
          normativo,   magistrati   di    tribunale    amministrativo
          regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
          e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
          propria attivita' a titolo  gratuito  e  senza  diritto  al
          rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
          Stato non e' acquisito il parere dello  stesso.  Entro  due
          anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  1,  possono  ad  essi  essere
          apportate le correzioni e integrazioni  che  l'applicazione
          pratica  renda  necessarie  od  opportune,  con  lo  stesso
          procedimento e in  base  ai  medesimi  principi  e  criteri
          direttivi  previsti  per   l'emanazione   degli   originari
          decreti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6. All'articolo 1, comma 309, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, dopo  le  parole:  «tribunali  amministrativi
          regionali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  comprese
          quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per  lo
          smaltimento dell'arretrato e per il  miglior  funzionamento
          del processo amministrativo».». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054  («Approvazione  del  testo
          unico delle leggi sul Consiglio di  Stato»,  pubblicato  in
          Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158): 
              «Art. 14. (art. 10 del testo unico 17 agosto  1907,  n.
          638). - Il Consiglio di Stato: 
              1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
          di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri  del
          Re; 
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.».