DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 79 
                   (Attivita' di tintolavanderia) 
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  ((soggetto  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita'))  da  presentare  allo  sportello
unico  per  le  attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'((articolo 19  della
legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 
((1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006,  n.  84,  come
integrate  e  modificate  dal  presente  articolo,   escluse   quelle
concernenti l'obbligo di designazione del  responsabile  tecnico,  si
applicano anche alle imprese di lavanderia dotate  esclusivamente  di
lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati  ad  essere
utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto  di  appositi
gettoni.)) 
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22  febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi  di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450  ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; "; 
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  le
parole: "previa  determinazione  dei  criteri  generali  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse. 
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 6 
1. Le imprese del settore sono autorizzate a  continuare  a  svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino  all'adozione  delle
disposizioni  regionali  di  attuazione  della  presente  legge   che
prevedono termini e modalita' per la  designazione  del  responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.". 
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio  2006,  n.  84,  e'
abrogato.