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LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 3

(Competenze delle regioni)
1. In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:
a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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