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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  10-12-2023
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Art. 34-bis

Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia
((e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
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2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.