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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32

Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). (10G0043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/3/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-8-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B;
VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008;
VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;
VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata 'Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008.
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

SULLA

PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono disponibili in formato elettronico;
b) sono detenuti da o per conto di:
1) un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;
2) terzi,
((che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e))
che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III.
((c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana))
.
4. Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3,
(( lettera b) ))
, ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi.
6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.
((Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.))