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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. (10G0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal:  21-4-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Sistema informatico di raccolta dei dati
1.
((Le imprese possono utilizzare))
, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.
((2))
2.
((Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1))
. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.
((2))
3. Il sistema G.E.A. è realizzato con modalità che assicurano alle imprese la possibilità di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuità, sino ai detentori in atto.
4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entità dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verrà definita nel decreto di cui all'articolo
5.
5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui è effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attività d'impresa.
((È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi))
.
((2))
6. È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, è conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed è tenuto secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 5.
7. Nel caso di cessazione di attività, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.
8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, è fatto altresì obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorità, anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attività, di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-quater) che "Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".