DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile. (10G0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-4-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
              Sistema informatico di raccolta dei dati 
 
  1. ((Le imprese possono utilizzare)), per  gli  esplosivi  per  uso
civile, il sistema informatico di raccolta  dei  dati  del  Ministero
dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente  la  loro
identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II,  e
la loro tracciabilita'  lungo  tutta  la  catena  della  fornitura  e
durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di
pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto  il
possesso. ((2)) 
  2. ((Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta  dei  dati  per
gli esplosivi per uso civile, che comprende la  loro  identificazione
univoca lungo tutta la catena  della  fornitura  e  durante  l'intero
ciclo di vita dell'esplosivo,  ovvero  puo'  consorziarsi  con  altre
imprese al fine di istituire e condividere  un  sistema  di  raccolta
automatizzato dei dati  relativi  alle  operazioni  di  carico  e  di
scarico degli esplosivi che consenta la loro  pronta  tracciabilita',
secondo quanto previsto dal comma 1)). Agli oneri per il collegamento
al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate. ((2)) 
  3. Il sistema G.E.A. e' realizzato  con  modalita'  che  assicurano
alle imprese la possibilita' di riversare, anche  mediante  i  propri
sistemi informatici, i dati necessari  per  consentire  al  Ministero
dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli
esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul
mercato, identificandone i detentori primari ed  i  successivi  senza
soluzione di continuita', sino ai detentori in atto. 
  4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del  comma
1, assumono a loro carico le spese di funzionamento  del  sistema  in
proporzione all'entita' dell'effettivo utilizzo del servizio  offerto
dal medesimo sistema. La ripartizione dei  conseguenti  oneri  verra'
definita nel decreto di cui all'articolo 5. 
  5. I dati riversati in tempo reale  nel  sistema  G.E.A.,  compresi
quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni
dei Capi I e II,  sono  comunque  conservati  dalle  imprese  per  un
periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata
la consegna o dalla fine del ciclo di  vita  dell'esplosivo,  qualora
nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attivita'  d'impresa.  ((E'
fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica  del
sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la
qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti
dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi)).((2)) 
  6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla  tenuta  di  un
registro, anche in modalita'  informatizzata,  relativo  a  tutte  le
movimentazioni degli  esplosivi  di  cui  al  comma  2.  Il  registro
cartaceo, in bollo e  vidimato  in  ciascuna  pagina  dalla  questura
competente per territorio, e' conforme al modello  unico  predisposto
dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita'  di  cui
al decreto previsto dall'articolo 5. 
  7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese  sono  tenute  a
consegnare tutti i registri alla questura  competente,  per  la  loro
conservazione. 
  8.   Relativamente   agli   esplosivi   fabbricati   o    importati
anteriormente alla data del 5 aprile 2015, le  imprese  conservano  i
registri secondo le disposizioni previste dalla normativa  vigente  e
secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 5. 
  9. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  e'  fatto
altresi' obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno
ed alle questure che ne facciano  richiesta,  tutte  le  informazioni
commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione  di  ogni
esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena
della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorita',
anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo  ed  il
recapito di una persona  che  possa  rilasciare  le  informazioni  di
interesse al di fuori del normale orario di lavoro. 
  10.  Resta  fermo  l'obbligo,  prima  della  chiusura   giornaliera
dell'attivita',   di   stampare   le   operazioni   effettuate    per
l'apposizione del prescritto bollo. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma  3-quater)
che "Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di  cui
al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto".