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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 8

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. (10G0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 4-9-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in
particolare, gli articoli 1, 2 e 30; 
  Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all'istituzione, a norma della direttiva  93/15/CEE,  di  un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,  di  recepimento
della  direttiva   93/15/CEE,   relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e  controllo  degli
esplosivi per uso civile; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi  per  uso
civile. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per  «esplosivi»:  gli
oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo  2
gennaio 1997, n. 7, e  per  «testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad  essere
direttamente  utilizzati  dagli  stabilimenti  militari  dell'Agenzia
industrie difesa (A.I.D.) per finalita' militari, ferme  restando  le
disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione  di  tali
prodotti previste dall'articolo 53 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione; 
    b) agli articoli pirotecnici, ovvero  ai  manufatti  classificati
nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive  modificazioni,
qualificati come  tali  dall'allegato  I  alla  direttiva  2004/57/CE
ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; 
    c) alle munizioni per uso civile; 
    d) agli esplosivi trasportati e  consegnati  alla  rinfusa  o  in
autopompe,  sempre  che   siano   destinati   ad   essere   scaricati
direttamente nel fornello di mina; 
    e)  agli  esplosivi  fabbricati  nel  sito  destinato   al   loro
brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione. 
    ((e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione  non
detonanti a forma di cordoncino; 
    e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese  bruciano  a  una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; 
    e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una  capsula
di metallo o di plastica  contenenti  una  piccola  quantita'  di  un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per  l'effetto  di  un
urto e che servono da elementi  di  innesco  nelle  armi  di  piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive)). 
  4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed  e)  del  comma  3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate  in  attuazione
del medesimo articolo, fermo restando il divieto  di  immissione  sul
territorio nazionale ed impiego  da  parte  di  soggetti  diversi  da
quelli individuati dalle predette disposizioni.