DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e  di
                             formazione 
 
  1.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di
istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura  giuridica  e
le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.
286, dalla legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  dal  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del  Comitato  di  indirizzo
restano in carica  per  tutta  la  durata  del  mandato  inizialmente
ricevuto. 
  ((1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e'
da intendersi che, qualora sia nominato presidente  dell'Istituto  un
suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del  dipendente
continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica)). 
  2.  Nell'ambito  della  costruzione  del   Sistema   nazionale   di
valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
    a) lo studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e  modalita'
oggettive   di   valutazione   degli   apprendimenti   e   la    cura
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; 
    b)  la  promozione  di  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione
e formazione professionale, il supporto e l'assistenza  tecnica  alle
istituzioni scolastiche e  formative  anche  attraverso  la  messa  a
disposizione  di   prove   oggettive   per   la   valutazione   degli
apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione  di   autonome
iniziative di valutazione e autovalutazione; 
    c) lo studio di modelli e metodologie per  la  valutazione  delle
istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale  e
dei fattori che influenzano gli apprendimenti; 
    d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale  per  gli
esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente; 
    e) lo svolgimento di attivita' di  ricerca  e  la  collaborazione
alle attivita' di valutazione  del  sistema  scolastico  al  fine  di
realizzare  iniziative  di  valorizzazione  del   merito   anche   in
collaborazione con il sistema universitario; 
    f) lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca,  nell'ambito  delle
proprie finalita' istituzionali, sia su  propria  iniziativa  che  su
mandato  di  enti  pubblici  e  privati,   assicurando   inoltre   la
partecipazione  italiana   a   progetti   internazionali   in   campo
valutativo; 
    g) lo svolgimento di attivita' di supporto e  assistenza  tecnica
alle regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la  realizzazione  di
autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
    h) lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del  personale
docente e dirigente  della  scuola  sui  temi  della  valutazione  in
collaborazione con l'ANSAS.