DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-11-2009
                              Art. 72.

                             Abrogazioni


  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
   b)  articoli  da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
   c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  All'articolo  5,  comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le
parole:  «,  salvi  termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro,» sono soppresse.
          Nota all'art. 72:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 5, della
          legge  27  marzo  2001,  n.  97,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo:
             «4.  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 32-quinquies del
          codice  penale,  nel  caso  sia pronunciata sentenza penale
          irrevocabile  di  condanna  nei  confronti  dei  dipendenti
          indicati   nel  comma  1  dell'art.  3,  ancorche'  a  pena
          condizionalmente  sospesa,  l'estinzione  del  rapporto  di
          lavoro  o  di  impiego puo' essere pronunciata a seguito di
          procedimento  disciplinare.  Il  procedimento  disciplinare
          deve  avere  inizio  o, in caso di intervenuta sospensione,
          proseguire   entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla
          comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente
          competente    per    il   procedimento   disciplinare.   Il
          procedimento  disciplinare deve concludersi, [salvi termini
          diversi  previsti  dai  contratti  collettivi  nazionali di
          lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di
          inizio  o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art.
          653 del codice di procedura penale.».