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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal:  20-3-2016
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Art. 5

Immissione sul mercato
1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.
((
2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
))
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.