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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal: 20-3-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007; 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, dell'interno, dello sviluppo  economico,  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  e  per  i  rapporti  con  le
regioni; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'immissione  sul  mercato  delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2  e,  in  particolare,  il
divieto di immettere  sul  mercato  pile  e  accumulatori  contenenti
sostanze  pericolose,  nonche'  la  raccolta,  il   trattamento,   il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e  di  accumulatori,
al  fine  di  promuoverne  un  elevato  livello  di  raccolta  e   di
riciclaggio. 
  2. Il presente decreto si applica alle pile  e  agli  accumulatori,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a),  indipendentemente
dalla forma, dal volume, dal peso,  dalla  composizione  materiale  o
dall'uso cui sono destinati. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni,  ((e  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.)) 
  4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
pile e gli accumulatori utilizzati in: 
   a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali
della sicurezza  nazionale,  armi,  munizioni  e  materiale  bellico,
purche' destinati a fini specificamente militari; 
   b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.