DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
  
  
      Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni 
  
  
  1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo  7  puo'
presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e
delle finanze,  nonche'  chiedere  di  essere  sentito  dalla  stessa
Amministrazione, entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'atto di contestazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  udito  il  parere
della commissione di cui all'articolo 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114,  determina  con  decreto
motivato  la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento. 
  3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze nel termine perentorio  di  centottanta
giorni dalla ((data in cui riceve i verbali di contestazione.)) 
  4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere  valutazioni  tecniche
di  organi  od   enti   appositi,   che   devono   provvedere   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
  5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma  1,  o  in
caso di richiesta di valutazioni tecniche, di  cui  al  comma  4,  il
termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni. 
  6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al  comma
3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al  pagamento  delle  somme
dovute per le violazioni contestate. 
  7. Contro il decreto puo'  essere  proposta  opposizione  ai  sensi
dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) 
  8. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.  Si
applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."