DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
Obblighi  connessi  ai   contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
                          somministrazione 
 
  1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture  all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori   autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva
della  stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero  ciclo   produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la  disponibilita'  giuridica
dei luoghi in cui si svolge l'appalto  o  la  prestazione  di  lavoro
autonomo: 
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  6,   comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'   tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi  e  alle  forniture  da  affidare  in
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che  precede,
la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
      1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria e artigianato; 
      2)    acquisizione     dell'autocertificazione     dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti  di
idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) fornisce agli stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad
operare e sulle misure di prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori: 
    a)  cooperano  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'  lavorativa
oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano gli interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i
lavori delle diverse  imprese  coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera
complessiva. 
  3. Il datore di lavoro committente promuove la  cooperazione  e  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di
attivita' a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali  di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento  sia  all'attivita'
del datore di lavoro  committente  sia  alle  attivita'  dell'impresa
appaltatrice e dei lavoratori autonomi,  un  proprio  incaricato,  in
possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza   professionali,
adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e  di  conoscenza  diretta  dell'ambiente  di
lavoro, per sovrintendere a tali  cooperazione  e  coordinamento.  In
caso di redazione del documento esso  e'  allegato  al  contratto  di
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei  lavori,  servizi  e  forniture.  A   tali   dati   accedono   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative    a    livello    nazionale.     Dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o  di  opera.
Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai  rischi
specifici propri dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione  del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale  documento
e' redatto, ai fini  dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto
titolare del potere decisionale e di  spesa  relativo  alla  gestione
dello specifico appalto. 
  3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai
lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'   superiore   a   cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino  rischi  derivanti  dal
rischio di incendio di livello elevato,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno  10  marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile  1998,  o
dallo svolgimento di attivita'  in  ambienti  confinati,  di  cui  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di  atmosfere  esplosive  o  dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI  del  presente
decreto. Ai fini del presente comma,  per  uomini-giorno  si  intende
l'entita' presunta dei  lavori,  servizi  e  forniture  rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei
lavori, servizi o  forniture  considerata  con  riferimento  all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 
  3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato  dai  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il committente,  il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige  il
documento di valutazione  dei  rischi  da  interferenze  recante  una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi  alla  tipologia
della   prestazione   che    potrebbero    potenzialmente    derivare
dall'esecuzione del contratto.  Il  soggetto  presso  il  quale  deve
essere eseguito  il  contratto,  prima  dell'inizio  dell'esecuzione,
integra il predetto documento  riferendolo  ai  rischi  specifici  da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra'  espletato  l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra
gli atti contrattuali. 
  4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti  in  materia  di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle  retribuzioni
e  dei  contributi  previdenziali  e   assicurativi,   l'imprenditore
committente  risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonche'   con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per  tutti  i  danni  per  i
quali   il   lavoratore,   dipendente    dall'appaltatore    o    dal
subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo  (IPSEMA).  Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici. 
  5.  Nei  singoli  contratti  di  subappalto,  di   appalto   e   di
somministrazione, anche qualora in essere al momento  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi
essenziali, 1655, 1656  e  1677  del  codice  civile,  devono  essere
specificamente indicati a pena di  nullita'  ai  sensi  dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento  a  quelli  propri  connessi  allo  specifico
appalto. I costi di cui primo periodo non sono  soggetti  a  ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente  periodo  stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
essere indicati  entro  il  31  dicembre  2008,  qualora  gli  stessi
contratti siano ancora in corso a tale  data.  A  tali  dati  possono
accedere, su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
(6) 
  6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella  valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a  valutare  che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato  e  risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei  lavori,  dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma  il  costo  del
lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal
Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  sulla
base dei valori economici previsti  dalla  contrattazione  collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi,  delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori
merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
in relazione al contratto collettivo del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. 
  7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma
1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
  8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di  appalto
o subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  appaltatrice  o
subappaltatrice  deve  essere   munito   di   apposita   tessera   di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
  ((8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita'  in  regime  di
appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori
devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro  committente  il
personale che svolge la funzione di preposto)). 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 16,  comma
4) che al comma 5 del presente articolo, le parole: "i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
dello specifico appalto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  costi
delle misure adottate per eliminare o, ove cio'  non  sia  possibile,
ridurre al minimo i rischi in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni".