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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21

Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  28-2-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Certificazioni
1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato. (1)(2)(3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal D. L. 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2010-2011.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo 5, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2011-2012.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 4, comma 9 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.