DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48. 
      (( (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).)) 
 
  ((1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al
proprio interno da parte di dipendenti  o  di  persone  in  posizione
comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni
dettate  in  funzione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: 
    a) la tutela della riservatezza dell'identita' del  segnalante  e
del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le  regole
che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati  dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; 
    b) la tutela del soggetto che  effettua  la  segnalazione  contro
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti  la
segnalazione; 
    c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e
indipendente,  proporzionato  alla  natura  e  alle  dimensioni   del
soggetto obbligato. 
  3. La presentazione della segnalazione di cui al presente  articolo
non costituisce, di per se', violazione degli obblighi derivanti  dal
rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  non  trova  applicazione  con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per  la
difesa del segnalato.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".