DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
 
     (( (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). )) 
 
  ((1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione,  inviano
senza ritardo alla  UIF,  una  segnalazione  di  operazione  sospetta
quando sanno, sospettano o hanno motivi  ragionevoli  per  sospettare
che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi,
indipendentemente  dalla  loro  entita',  provengano   da   attivita'
criminosa.   Il   sospetto   e'   desunto   dalle    caratteristiche,
dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento  o
frazionamento o da  qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta,  in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui  e'  riferita,  in
base agli elementi  acquisiti  ai  sensi  del  presente  decreto.  Il
ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in  contante,  anche
se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in  particolare,
il prelievo o il versamento in contante di importi non  coerenti  con
il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di  sospetto.
La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera  e),
emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia,  al  fine  di
agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. 
  2. In presenza degli elementi di sospetto di  cui  al  comma  1,  i
soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento  in  cui
non hanno provveduto ad  effettuare  la  segnalazione  di  operazione
sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui  l'operazione  debba  essere
eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge  di  ricevere  l'atto
ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa  essere
rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei  casi  in
cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.  In
dette ipotesi, i soggetti obbligati,  dopo  aver  ricevuto  l'atto  o
eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 
  3. I soggetti obbligati effettuano  la  segnalazione  contenente  i
dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni  ed  i  motivi
del sospetto, e collaborano con la UIF,  rispondendo  tempestivamente
alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera  d),  emana  istruzioni  per  la
rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette  al  fine  di
assicurare tempestivita', completezza e riservatezza delle stesse. 
  4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate  in  buona  fede
dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai  fini
della  segnalazione  di  operazioni   sospette,   non   costituiscono
violazione   di   eventuali   restrizioni   alla   comunicazione   di
informazioni  imposte  in  sede  contrattuale   o   da   disposizioni
legislative,   regolamentari   o    amministrative.    Le    medesime
comunicazioni non comportano  responsabilita'  di  alcun  tipo  anche
nelle ipotesi in cui colui che  le  effettua  non  sia  a  conoscenza
dell'attivita' criminosa sottostante e a prescindere  dal  fatto  che
l'attivita' illegale sia stata realizzata. 
  5. L'obbligo di  segnalazione  delle  operazioni  sospette  non  si
applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un
loro cliente o ottengono riguardo allo stesso  nel  corso  dell'esame
della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o
di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento   innanzi   a
un'autorita' giudiziaria o in relazione a  tale  procedimento,  anche
tramite una convenzione di  negoziazione  assistita  da  uno  o  piu'
avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza  sull'eventualita'
di intentarlo o evitarlo, ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".