DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 (( (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche). )) 
 
  ((1. I fondi  sottoposti  a  congelamento  non  possono  costituire
oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. 
  2. Le risorse economiche  sottoposte  a  congelamento  non  possono
costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al
fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o  servizi,  utilizzo,
fatte salve le attribuzioni  conferite  all'Agenzia  del  demanio  ai
sensi dell'articolo 12. 
  3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a  loro
vantaggio. 
  5.  E'  vietata  la  partecipazione  consapevole  e  deliberata  ad
attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto,  di
aggirare le misure di congelamento. 
  6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore  dei
regolamenti comunitari ovvero dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
  7.  Il  congelamento  non  pregiudica  gli  effetti  di   eventuali
provvedimenti  di  sequestro  o  confisca,  adottati  nell'ambito  di
procedimenti penali o amministrativi, aventi ad  oggetto  i  medesimi
fondi o le stesse risorse economiche. 
  8.  Il  congelamento  dei  fondi  e  delle  risorse  economiche   o
l'omissione o il rifiuto  della  prestazione  di  servizi  finanziari
ritenuti in buona fede conformi al presente  decreto  non  comportano
alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il
gruppo o l'entita' che  lo  applica,  ne'  per  i  suoi  direttori  o
dipendenti, a meno che si  dimostri  che  il  congelamento  e'  stato
determinato da negligenza.)) 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".